Il decreto Rilancio emanato dal Governo Conte il 19 maggio 2020 mette in campo una maxi manovra da 55 miliardi per aiutare imprese e famiglie a fronteggiare l'emergenza Coronavirus, e ad agevolare la ripartenza post-lockdown. Nel decreto Rilancio sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.
Il SUPERBONUS 110% potrà essere richiesto per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per lavori di: efficientamento energetico, di messa in sicurezza dal rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Si tratta di una detrazione IRPEF sul modello dei già noti ECOBONUS e SISMABONUS di cui alza l’aliquota e che apre la strada anche ad altri interventi. È uno dei nuovi incentivi inseriti nel pacchetto di misure fiscali del DL. Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale.
L’agevolazione, che consente di detrarre l’intero importo della spesa sostenuta, con un beneficio aggiuntivo del 10%, si applica non solo ai lavori espressamente indicati nel decreto Rilancio, ma a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli trainanti. Accanto al Superbonus 110% per gli interventi di risparmio energetico più impegnativi arriva la possibilità di cessione del credito anche per le ristrutturazioni al 50%, l’ecobonus al 65% e per il bonus facciate, non solo per i nuovi lavori ma anche per quelli già fatti nel 2020.
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La detrazione IRPEF del Superbonus è legata all’effettiva efficienza raggiunta. Per la precisione gli interventi devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure passare dalla classe B alla A (la più alta) certificando il tutto con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato dal personale autorizzato.
La detrazione si applica nella misura del 110 per cento per le spese “documentate e rimaste a carico del contribuente” nei seguenti ambiti di intervento:
In questo caso la richiesta del bonus legato alle infrastrutture per la ricarica negli edifici di auto elettriche per una spesa massima pari a € 3000 e non può prescindere dall’intervento di riqualificazione edilizia.
I punti di ricarica devono avere i seguenti requisiti:
Il superbonus 110% coinvolge anche a fotovoltaico e batterie, ma anche in questo caso purché l’installazione avvenga in concomitanza di almeno uno degli interventi precedenti. Nel dettaglio, la misura si applicherà all’installazione di impianti fv connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un massimo di spesa di € 48.000. O nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. In caso di interventi di ristrutturazione o nuova costruzione il limite di spesa è pari a 1.600 euro per ogni kW.
La stessa aliquota si applica anche per gli interventi anti-sismici. Anche in questo caso il Decreto Rilancio sottolinea che, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la detrazione si abbassa al 90%
Il Superbonus al 110% è riconosciuto in cinque rate annuali di pari importo. Potrà essere ceduto direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura, o di una fattura a zero. Le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta per ridurre le tasse o cedere a loro volta il credito alle banche e ottenere quindi immediatamente soldi liquidi. Le modalità attuative saranno rese note più avanti.
Si tratta di una detrazione IRPEF sul modello dei già noti ECOBONUS e SISMABONUS di cui alza l’aliquota e che apre la strada anche ad altri interventi. È uno dei nuovi incentivi inseriti nel pacchetto di misure fiscali del DL. Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale.
L’agevolazione, che consente di detrarre l’intero importo della spesa sostenuta, con un beneficio aggiuntivo del 10%, si applica non solo ai lavori espressamente indicati nel decreto Rilancio, ma a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli trainanti.
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.
Il decreto rilancio inserisce tra i beneficiari:
Come i termini del Superbonus: la scadenza è stata portata al 30 giugno 2022.
Il superbonus sarà accessibile per chi ne ha i requisiti fino al 30/6/2022 (in alcuni casi, iacp, fino al 31/12/2022). Non solo ampliamento temporale dell’agevolazione, ma si parla anche di un ampliamento in termini oggettivi, di interventi che possono venire effettuati, in particolare una delle novità è rappresentata dall’inclusione nel 110% dei lavori di isolamento termico della coibentazione del tetto, nonché anche gli immobili privi di APE iniziale potranno beneficiare del 110% se, a seguito degli stessi avranno raggiunto almeno la classe energetica A (non si parla di doppio salto di classe, qualunque essa sia quella iniziale, ma si parla di obbligo di arrivare quanto meno alla classe A).
Il contribuente può scegliere di accedere alla detrazione Irpef in 5 quote annuali di pari importo (se sostenute entro il 31 dicembre 2021) o in 4 quote annuali di pari importo (se sostenute nel 2022) oppure allo sconto in fattura o la cessione del credito. Può optare per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite. Ogni comunicazione della scelta deve essere inviata attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo.
Rispetto all’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche, da effettuare contestualmente a un intervento trainante, sono stati disposti tre limiti di spesa:
Articolo 119 del DL Rilancio, per:
Commi 3-5
* Sostituzione di serramenti e infissi, installazione schermature solari, installazione impianti solari termici per ACS, installazione di impianti di riscaldamento a biomassa, sostituzione di scaldabagni elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
L' Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul Superbonus 110%, l’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio, all’interno della quale viene spiegato come ottenere la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.
La guida fornisce indicazioni anche sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, misure antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli.
In particolare, circa le colonnine di ricarica si chiarisce che:
"se l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguito congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000, è elevata al 110% ".